|
STATUTO
|
| Scarica il documento (in formato pdf) |
Scarica il documento (in formato zip)
|
COSTITUZIONE
E SCOPI
ART.1
E' costituita
in Ancona un'Associazione non riconosciuta che assume la
denominazione di “SENZA CONFINI”.
ART. 2
L'Associazione
si richiama agli ideali di libertà, democrazia e solidarietà
sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana e dal Diritto
Internazionale. Non ha scopo di lucro e si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
Il suo
funzionamento è basato sulla volontà democraticamente
espressa dai soci, nelle forme e secondo le regole di cui al presente
Statuto.
ART. 3
Gli scopi
principali che l'Associazione si propone sono:
a) riunire
attorno a sè tutti coloro (Enti, Aziende, Associazioni e
privati) che hanno interesse a favorire la tutela dei diritti umani e
la costruzione di una cultura pubblica comune tra i diversi
popoli;
b) favorire la
uguaglianza sociale nel rispetto delle specificità delle
persone straniere in Italia;
c) promuovere
la conoscenza ed il rispetto delle diversità e la formazione
di una cultura della tolleranza e della solidarietà.
d) favorire
l’impegno umano e sociale al fine di stimolare attività
di carattere socio-assistenziali, di promozione e di tutela della
salute nei confronti di persone straniere.
ART. 4
Per la
realizzazione di tali scopi l’Associazione “SENZA
CONFINI” si propone di:
a) promuovere,
favorire, organizzare e gestire attività di
educazione allo sviluppo, alla intercultura ed alla pace;
b) promuovere,
favorire ed organizzare attività per la
cooperazione e la solidarietà internazionale;
c) promuovere,
favorire, organizzare e gestire attività
assistenziali di tipo sociale e di tipo sanitario per stranieri;
d) promuovere,
favorire ed organizzare attività di ricerca finalizzata
alla conoscenza del fenomeno migratorio, dello stato di salute della
popolazione migrante, dei fattori di rischio, dei bisogni con
successiva verifica dell’attività svolta;
e) promuovere,
favorire ed organizzare la formazione di mediatori culturali e di
sistemi integrati di formazione professionale ed educazione
interculturale;
f) promuovere,
favorire ed organizzare attività di educazione alla salute
per le persone straniere;
g)
promuovere, favorire ed organizzare:
- le
iniziative dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
situazione umana e su quella socio sanitaria degli stranieri;
- la
informazione degli stranieri in campo sociale, sanitario e legale;
- la
informazione e lo stimolo verso le Istituzioni affinchè
intervengano a supporto delle persone straniere nel loro complessivo
percorso di inserimento nel tessuto sociale;
h) studiare,
promuovere, organizzare, coordinare, gestire, sviluppare,
facilitare, valorizzare e mantenere servizi, attività,
manifestazioni, organizzazioni ed istituzioni di tipo culturale,
artistico, ricreativo, sportivo, ecc.
g) partecipare
in qualità di socio ad Associazioni aventi analoghe finalità.

-- SEDE --
ART. 5
L’associazione
SENZA CONFINI ha la propria sede legale in Ancona, via Veneto 11.
E' facoltà
dell'Associazione istituire sedi secondarie e uffici di accoglienza,
ai sensi dell'art.22, 3 comma, L.R. 07/04/88, n.10.
SOCI
-- ADESIONE --
ART. 6
L'adesione
all'Associazione è libera, nel rispetto delle norme del
presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato: possono
aderire cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni
di età.
Possono altresì
associarsi Enti, Consorzi, Imprese, persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, Associazioni non riconosciute o riconosciute,
Istituzioni e Corporazioni, Fondazioni e Comitati di natura
democratica, che ne facciano richiesta, previa deliberazione dei
propri organi deliberativi.
I soci si
distinguono in onorari, effettivi e fondatori.
-- SOCI ONORARI --
ART. 7
Sono soci
onorari quelle persone, Enti, Imprese o Associazioni che, in
qualunque modo, contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli
scopi sociali.
La qualifica di
socio onorario viene acquisita su proposta del Consiglio Direttivo,
deliberata dall'Assemblea dei Soci, ed è permanente, salvo
recesso del socio o revoca per indegnità, ai sensi del
successivo Art.12.
Gli Enti od
Associazioni chiamati a far parte dell'Associazione in qualità
di soci onorari debbono comunicare per iscritto al Presidente della
Associazione i nominativi di due delegati cadauna, incaricati di
rappresentarli nell'Assemblea.
SOCI EFFETTIVI
-- ISCRIZIONE --
ART. 8
Per diventare
socio effettivo dell'Associazione è necessario presentare
domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti
modalità ed indicazioni:
a) indicare
nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza,
ovvero, in caso di Enti, Imprese o Associazioni la denominazione
sociale, la sede, il nome del legale rappresentante, il nominativo
del delegato a rappresentarli nell'Assemblea;
b) dichiarare
di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni degli organi
sociali.
Il Consiglio
Direttivo delibera l'ammissione del socio, entro sessanta giorni
dalla data della domanda di iscrizione.
L'ammisssione
diviene definitiva solo dopo l'iscrizione del socio nel libro soci
dell'Associazione, da effettuarsi entro 10 giorni dalla ratifica
della domanda d'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo.
L'iscrizione
potrà essere negata per indegnità morale od obiettiva
incompatibilità dell'attività e degli interessi del
socio con gli ideali e/o gli scopi e/o l'attività
dell'Associazione.
Nel caso in cui
la domanda venga respinta, I'interessato potrà presentare
ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea
ordinaria, nella sua prima convocazione.

-- PREROGATIVE --
ART. 9
I soci
effettivi hanno diritto a:
a) essere
membri dell'Assemblea;
b) partecipare,
direttamente o debitamente rappresentati, alle Assemblee con
diritto d'intervento e di voto, se in regola con il versamento delle
quote sociali;
c) eleggere i
membri del Consiglio Direttivo in numero pari a quello dei
posti loro
riservati.
Nella
votazione, il numero massimo di preferenze da esprimersi da parte di
ogni socio effettivo è pari ai 2/3 dei posti loro riservati in
Consiglio.
I soci
rappresentanti gli Enti, Associazioni, ecc. di cui all'art.6, sono
rappresentati ciascuno da 1 delegato, i cui nominativi sono
comunicati all'Associazione dai rispettivi organi deliberativi.
I Delegati
possono essere sostituiti nel corso dell'anno sociale con
comunicazione formale che dovrà pervenire alla Presidenza
dell'Associazione in data antecedente a quella della
convocazione dell'Assemblea.
Il diritto di
voto nell'Assemblea spetta al socio effettivo, in regola con il
versamento delle quote sociali, il cui nominativo sia stato
trascritto sul libro dei soci almeno sei mesi prima della data
dell'Assemblea
-- SOCI FONDATORI --
ART.10
I soci
fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione
dell'Associazione ed il cui nominativo è indicato nell'atto
notarile di costituzione.
La qualifica di
socio fondatore è vitalizia e si perde solo per rinunzia
scritta o dimissioni da parte del socio ovvero nei casi previsti dai
successivi Art.12 e 13.
-- COMITATO DEI
SOCI FONDATORI --
ART.11
I soci
fondatori sono costituiti in un Comitato dei Soci Fondatori, il quale
ha il compito di essere garante delle finalità
dell’Associazione e della strategia politico-programmatica
espressa dagli organi statutari.
Il Comitato dei
Soci Fondatori provvede a:
a) nominare 1/3
dei membri del Consiglio Direttivo;
b) formulare
proposte, mozioni, ordini del giorno da sottoporre all'Assemblea
o al Consiglio Direttivo;
c) richiedere
al Presidente la convocazione dell'Assemblea o di provvedervi
direttamente, in caso di inerzia del Consiglio Direttivo o del
Presidente medesimo, per oltre 6 mesi dalla data prevista per la
convocazione;
e) deliberare
l'eventuale esclusione per indegnità del socio fondatore che
si sia reso responsabile di una delle violazioni previste dal
successivo Art.13.
I soci
fondatori pagano il contributo di adesione e le quote annuali come
gli altri soci.
Il Comitato dei
Soci Fondatori può eleggere nel suo seno un Coordinatore, il
quale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del
Comitato dei Soci Fondatori e di garantire il rispetto delle norme
statutarie relative al funzionamento del Comitato stesso.
Può
essere altresì nominato un Vice Coordinatore che
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Comitato dei
Soci Fondatori è validamente costituito, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci
fondatori, in seconda convocazione con la presenza di almeno
1/3, tra cui il Coordinatore o il Vice Coordinatore.
Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Per la
designazione dei rappresentanti dei soci fondatori in seno al
Consiglio Direttivo dell'Associazione, ciascun socio fondatore può
esprimere, con voto segreto, un numero massimo di preferenze pari ai
2/3 dei posti nel Consiglio Direttivo riservati ai soci fondatori.
Qualora due
soci abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, verrà
eletto il socio più anziano.
Non è
ammesso il voto per delega.

-- CESSAZIONE
DELLA QUALITÀ Dl SOCIO --
ART.12
La qualità
di socio si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, per
morosità e per indegnità.
Le dimissioni
del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione
del socio effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione
del socio fondatore è deliberata dal Comitato dei Soci
Fondatori.
Il socio
escluso può far ricorso all'Assemblea con richiesta scritta al
Consiglio Direttivo. Il ricorso va discusso nella prima convocazione
e la decisione dell’Assemblea è definitiva.
In caso di
decesso, il Consiglio Direttivo provvede direttamente alla
cancellazione del nominativo del socio dal libro soci.
I soci esclusi
per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi
pagando, oltre a quanto già dovuto all'Associazione, un
nuovo contributo d'iscrizione.
-- CASI Dl
INDEGNITÀ --
ART.13
L'esclusione si
applica nei confronti del socio:
a) che non
ottemperi alle disposizioni dello statuto, del regolamento e delle
deliberazioni degli organi sociali;
b) che senza
giustificato motivo non partecipi per 5 volte alle assemblee
regolarmente convocate;
c) che svolga o
tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
d) che venga
condannato con sentenza penale passata in giudicato;
e) che in
qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione
o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
f) che dia vita
a contrasti con uno o più soci, a causa dei quali non sia
più
possibile la permanenza del socio nell'Associazione.
In caso di
ricorso ai sensi dell’Art.12 da parte del socio escluso, egli è
sospeso fino al pronunciamento dell’Assemblea e non può
prendere parte alla vita dell'Associazione, né esercitare il
proprio diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Egli può
chiedere di essere sentito in Assemblea in ordine al tema della sua
esclusione da socio.
-- QUOTE
SOCIALI --
ART.14
L'adesione
all'Associazione dei soci effettivi ha durata annuale e s'intende
tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal
socio almeno un mese prima di ogni scadenza.
L'anno sociale
scade il 31 dicembre di ogni anno.
All'atto
dell'iscrizione, i soci effettivi versano il contributo di adesione e
una quota annuale fissata, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
La quota
annuale va versata entro il 15 marzo di ciascun anno e, comunque,
almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione
del bilancio.
In caso di
mancato versamento entro detto termine, il socio non può
partecipare all'Assemblea con diritto di voto.
Trascorso il
termine del 31 dicembre di ciascun anno senza che il socio abbia
regolarizzato la propria posizione contributiva, lo stesso, fermo
restando il suo obbligo al pagamento della quota annuale, verrà
dichiarato moroso ed escluso dall'Associazione ai sensi dell’Art.12.
Le somme
versate per l'adesione e per le quote annuali non sono rimborsabili
in nessun caso.

PATRIMONIO
SOCIALE
ART.15
L’Associazione
trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per
lo svolgimento delle proprie attività da.
a) contributi
degli aderenti
b) contributi
di privati
c) contributi
dello Stato di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti
d) contributi
di organismi internazionali
e) donazioni e
lasciti testamentari
f) rimborsi
derivanti da convenzioni
g) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
stabili od occasionali
e) qualunque
altro bene che legittimamente pervenga all’Associazione.
ll patrimonio
sociale è indivisibile.
-- BILANCI --
ART.16
ll bilancio
consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per
l’approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo oppure,
in particolari casi da documentare, entro e non oltre i successivi 30
giorni.
-- RESIDUO ATTIVO --
ART.17
ll residuo
attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
a) il 10% al
fondo di riserva;
b) il restante
90% a disposizione per la realizzazione degli scopi dell’Associazione
di cui al prevedente art.4.

ASSEMBLEE
ART.18
Le Assemblee
dei soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.
Le Assemblee
Ordinarie sono convocate con avviso scritto inviato a ogni socio,
almeno otto giorni prima della data fissata; quelle Straordinarie con
avviso scritto almeno quindici giorni prima della data fissata.
-- ASSEMBLEA
ORDINARIA --
ART.19
L'Assemblea
Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all’anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile.
Essa:
a) delibera le
linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
b) elegge il
Consiglio Direttivo;
c) nomina il
Collegio Sindacale;
d) nomina il
Collegio dei Probiviri;
e) elegge la
Commissione Elettorale, composta da almeno tre membri, la quale
raccoglie le candidature dei soci, su una o più liste
presentate da almeno il 10% degli aventi diritto al voto e controlla
lo svolgimento delle votazioni;
f) esprime voto
sui bilanci, consuntivi e preventivi, sulla relazione annuale del
Consiglio, stabilendo le iniziative a cui destinare l'utile di
bilancio, si sensi del precedente art.17;
g) determina
l'ammontare della quota di iscrizione, su proposta del Consiglio
Direttivo;
h) delibera su
tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, stabilendo quali
deleghe fornire al Consiglio Direttivo, fissandone i limiti di
azione;
i) decide sui
ricorsi di esclusione dei soci, deliberati dal Consiglio Direttivo
e/o dal Comitato dei Soci Fondatori, decide sui ricorsi avversi le
mancate ammissioni a "socio effettivo";
l) delibera, su
proposta del Consiglio Direttivo, la nomina, ovvero la revoca della
nomina, a socio onorario.
-- ASSEMBLEA
STRAORDINARIA --
ART. 20
L'Assemblea
Straordinaria delibera:
a) sulle
modifiche dello Statuto, con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei
presenti;
b) delibera
sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei
liquidatori, con il voto di almeno i 3/4 dei soci.
Essa è
convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno, ovvero
su richiesta di almeno 1/5 dei soci.
-- CONVOCAZIONI --
ART. 21
In prima
convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita
con la presenza di almeno la metà dei soci più uno.
In seconda
convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La seconda
convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.
In prima
convocazione, I'Assemblea Straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci.
In seconda
convocazione, I'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più
uno (presenti o con delega).
La seconda
convocazione può aver luogo 24 ore dopo la prima.
Ogni socio non
può avere più di due deleghe scritte oltre la propria.

-- DELIBERAZIONI --
ART. 22
Per la validità
delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre la maggioranza
assoluta dei votanti.
Le votazioni
avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia
richiesta il 10% dei presenti.
Per l'elezione
delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a
scrutinio segreto, su lista presentata da almeno il 10% degli aventi
diritto al voto.
Tutti i soci
effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti
da almeno sei mesi possono votare, essere candidati ed eletti.
La Commissione
Elettorale nominata dall'Assemblea raccoglie le proposte di
candidatura, al fine di consentire una migliore possibilità di
scelta da parte dei votanti. Possono essere votati anche soci non
candidati ufficialmente.
Ciascun
elettore non potrà esprimere un numero di preferenze maggiore
dei 2/3 terzi dei nominativi da eleggere.
Qualora due
soci abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, verrà
eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione.
Per l'elezione
del Consiglio Direttivo si osservano le disposizioni di cui agli
Artt.9,11 e 25.
Qualora vi sia
un numero di candidati uguale al numero dei posti da ricoprire,
I'Assemblea può deliberare di procedere al rinnovo delle
cariche sociali con voto palese anziché segreto, a condizione
che nessuno dei presenti si opponga.
PRESIDENZA
ART. 23
L'Assemblea,
sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata e presieduta
dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Il
Presidente è assistito dal Segretario.
Le
deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere trascritte sull'apposito
libro dei verbali. Deve essere verbalizzato, oltre al numero dei
presenti, la indicazione nominativa degli assenti.
In caso di
perdurante inerzia del Presidente o del Vice Presidente,
I'Assemblea può essere altresì convocata dal Comitato
dei Soci Fondatori, ai sensi del precedente Art.11. In tal caso
l'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Comitato dei
Soci Fondatori.
COMMISSIONI
SPECIALI
ART. 24
ll Consiglio
Direttivo e/o l'Assemblea possono nominare, per lo studio di
particolari questioni, Commissioni Speciali il cui deliberato ha
valore di proposta. Assieme alla Commissione, deve essere nominato un
Coordinatore della stessa.
La Commissione
viene convocata nella prima seduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo e, successivamente, dal Coordinatore, che la presiede
e relaziona circa la sua attività. La convocazione con
l'ordine del giorno della Commissione deve essere inviata anche ai
membri del Consiglio Direttivo, i quali, se vogliono, possono
intervenire alla stessa. Tale disposizione non si applica qualora si
tratti di Commissione d'inchiesta, incaricata dall'Assemblea di
investigare sull'operato del Consiglio direttivo o di taluno dei suoi
membri.

IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
-- COMPOSIZIONE --
ART. 25
L’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 9 a 15
membri.
Di questi 1/3 è
eletto dal Comitato dei Soci Fondatori e 2/3 dall’Assemblea dei
soci, con le modalità di cui al precedente art 9.
-- DURATA --
ART. 26
I membri del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni dalla loro elezione e
sono rieleggibili.
In caso di
mancata partecipazione di un membro per tre riunioni consecutive, o
sei non consecutive nel corso di un anno, senza giustificazione
dell'assenza, egli decadrà dalla carica e verrà
sostituito con il primo dei non eletti, rispettivamente, fra i soci
effettivi o fra i soci fondatori.
In caso di
dimissione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo, si
provvederà alla sostituzione dalle liste con il primo dei
non eletti, rispettivamente, fra i soci effettivi o fra i soci
fondatori.
In mancanza di
non eletti, il Consiglio può cooptare altri membri sino ad un
massimo di 1/3 dei suoi componenti.
La decisione di
cooptazione deve essere assunta con la maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio Direttivo rimasti.
-- DELIBERAZIONI --
ART. 27
ll Consiglio
Direttivo è validamente riunito, in prima convocazione, con la
presenza della maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione,
con la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri, tra i quali il
Presidente o il Vice Presidente.
Per la validità
delle deliberazioni è necessaria l'espressione del voto
favorevole da parte della maggioranza dei membri presenti.
In caso di
parità, il voto del Presidente vale doppio.
-- FUNZIONI --
ART. 28
Le funzioni dei
membri del Consiglio Direttivo sono di norma gratuite.
Sono
rimborsabili, su deliberazione del Consiglio, solo le spese effettive
incontrate per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o
di speciali incarichi, comprese le operazioni nazionali ed
internazionali, ritenute utili agli scopi sociali.

-- COMPITI --
ART. 29
ll Consiglio
Direttivo:
a) redige
l'ordine del giorno dell'Assemblea;
b) presenta
all'Assemblea le proposte che ritiene utili per lo sviluppo
dell'Associazione;
c) predispone
il bilancio preventivo e consuntivo;
d) formula gli
eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
e) elabora i
progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'Assemblea;
f) redige i
programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee
approvate
dall'Assemblea dei soci;
g) studia le
proposte formulate dai soci e dagli Enti interessati alle attività
sociali;
h) attua il
programma di azione e le deliberazioni approvate dall'Assemblea;
i) autorizza
tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale;
I) delibera
circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci e la
nomina a Socio Onorario;
m) svolge tutte
le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento
degli obiettivi statutari, all'interno delle deleghe conferitegli
dall'Assemblea;
n) predispone
la relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno
precedente ed i bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre
all'Assemblea Generale e determina l'ammontare delle quote
associative.
-- RIUNIONI --
ART. 30
ll Consiglio si
riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente
o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio
può invitare a partecipare alle proprie riunioni i
Coordinatori delle Commissioni Speciali, eventualmente attribuendo
loro diritto di voto consultivo.
Il Consiglio
deve invitare sempre alle proprie riunioni il Collegio Sindacale.
-- PRESIDENZA --
ART. 31
ll Consiglio
Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Coordinatore Amministrativo.
Questi ultimi
compongono la Presidenza, che dura in carica 3 anni.
Il Presidente
ha facoltà di delegare alcuni propri compiti ad altri
Consiglieri.
Il Presidente:
a) ha la firma
legale di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e
presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce i relativi ordini del
giorno;
c) presiede
l’Assemblea;
d) controlla e
verifica l’attuazione dei provvedimenti e dei deliberati del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
e) assume i
provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio.

-- VICE-PRESIDENTE --
ART. 32
Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od
impedimento.
Il Presidente
può inoltre delegare proprie mansioni al Vice-Presidente,
ovvero ad altri membri del Consiglio Direttivo.
-- SEGRETARIO --
ART. 33
Il Segretario
redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio
Direttivo, trascrive con cura gli stessi ed il testo delle
deliberazioni sugli appositi libri e ne cura la conservazione.
-- COORDINATORE
AMMINISTRATIVO --
ART. 34
Il Coordinatore
Amministrativo provvede all’esame degli atti amministrativi che
devono essere sottoscritti dal Presidente, controfirma e conserva i
documenti contabili; provvede alla tenuta dei libri eventualmente
richiesti dalla normativa civilistica, previdenziale e fiscale e ai
relati incombenti; predispone la bozza di bilancio preventivo e
consuntivo e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio
Direttivo; controlla il regolare versamento da parte dei soci delle
quote di iscrizione e associative, segnalando al Consiglio i
nominativi dei morosi per la loro esclusione.
COLLABORATORI
E DIPENDENTI
ART. 36
Il Consiglio
Direttivo può, previa deliberazione dell’Assemblea
Generale, avvalersi di uno o più collaboratori, dipendenti o
esterni e remunerati con il bilancio dell’Associazione.
Il Consiglio
Direttivo può assumere personale per il disbrigo occasionale
di speciali incarichi, sia manuali che intellettuali.
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
ART. 37
Il Collegio dei
Probiviri si compone di tre membri e di due supplenti eletti
dall’Assemblea.
Durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.
Elegge nel suo
ambito il Presidente.
Ha
giurisdizione sui soci esclusi e sui ricorsi degli Organi
dell’Associazione nei casi di conflittualità o di
interpretazione delle norme statutarie.
Il ricorso ai
Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, entro 30 giorni
dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
La decisione di
cui al comma precedente diviene inappellabile ed esecutiva subito
dopo la formale comunicazione all’interessato.
Il Collegio dei
Probiviri ha inoltre il compito di:
- vigilare
sull’osservanza dello statuto;
- controllare,
al fine di farne relazione all’assemblea generale, il buon
andamento dell’amministrazione dell’Associazione con
riferimento ai criteri di bilancio di cui agli art. 15, 16 e 17 ed
alla regolarità delle operazioni amministrative e contabili.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 38
In caso di
scioglimento dell’Associazione, le somme eventualmente
residuate saranno destinate dall’Assemblea ad un’Associazione
di volontariato che persegua scopi analoghi.

|
| Scarica il documento (in formato pdf) |
Scarica il documento (in formato zip)
|
|